In che senso si può scrivere “Berlusconi” sulla scheda elettorale?

(ilpost.it, 1° giugno 2024)

In un’intervista data al talk show Mattino 5 il presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha sostenuto che alle imminenti elezioni europee nello spazio dedicato alle preferenze sulla scheda elettorale si potrà scrivere il nome di Silvio Berlusconi, l’ex leader del partito morto da circa un anno, senza che la scheda venga annullata. Forza Italia ha anche preparato un depliant che sta distribuendo a militanti, attivisti ed elettori in cui in sostanza li rassicura sul fatto che potranno scrivere il nome dell’ex leader sulla scheda.

Come hanno fatto altre volte in passato e per ultima alle elezioni europee del 2019, in cui Berlusconi era effettivamente candidato in quattro circoscrizioni (ottenne in tutto 561.116 voti). Nella campagna elettorale in corso Forza Italia e Tajani hanno puntato molto sulla figura dell’ex leader, che compare in vari manifesti elettorali mano nella mano con Tajani: il partito, insomma, sta cercando di garantire al nuovo presidente una sorta di legittimazione postuma da parte di Berlusconi.

In tutto questo è possibile che, in effetti, le schede degli elettori che decideranno di scrivere “Berlusconi” durante le elezioni dell’8 e del 9 giugno non verranno annullate. Forza Italia ha nel suo simbolo la parola “Berlusconi”, che peraltro è quella con le dimensioni più grandi. Le indicazioni del ministero dell’Interno per gli scrutatori alle elezioni, inoltre, insistono molto sul principio della “volontà dell’elettore”: quando si capisce molto bene quale partito una certa persona volesse votare, a prescindere da cosa ha scritto sulla scheda, il voto viene conteggiato come valido. Se un elettore o un’elettrice insomma scrivono “Berlusconi” a fianco del simbolo di Forza Italia, sembra piuttosto chiaro che vogliano votare per il partito.

Il manuale degli scrutatori per le elezioni europee del 2024 cita anche un altro caso che pare dare ragione a Tajani e Forza Italia. Nel documento si legge che «a giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato si ritiene che sia nullo il voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati […] salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell’elettore dovuto a ignoranza». In altre parole: se un elettore o un’elettrice scrive il nome di una persona che non è candidata «per ignoranza», il voto non va annullato.

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